Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio - Norme tecniche per il
riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell'articolo
99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152
IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308; Visto il
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;Visto in particolare l'art. 99,
comma 1, in base al quale il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio con proprio decreto,
stabilisce le norme tecniche per il riutilizzo delle
acque reflue domestiche, urbane ed industriali; Sentiti
i Ministri delle politiche agricole e forestali, della
salute e delle attività produttive; Decreta:
Art. 1. Principi e finalità
1.
Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 99,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(di seguito n. 152/2006), le norme tecniche per il
riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed
industriali attraverso la regolamentazione delle
destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità,
ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle
risorse idriche, limitando il prelievo delle acque
superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli
scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il
risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle
acque reflue.
2.
Il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza
ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al
suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari
per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e
delle regole di buona prassi industriale e agricola.3.
Il presente decreto non disciplina il riutilizzo di
acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio
industriale che le ha prodotte.
4.
Nel rispetto delle norme tecniche di cui al presente
decreto le regioni adottano le norme e le misure
previste dall'art. 99, comma 2, del decreto legislativo
n. 152/2006 per il conseguimento degli obiettivi di
qualità di cui al decreto legislativo stesso con
particolare riferimento alle aree sensibili di cui
all'art. 91 del suddetto decreto legislativo, anche al
fine di far fronte in modo strutturale a situazioni
permanenti di scarsità della risorsa idrica. Tali norme
e misure costituiscono parte integrante dei piani di
tutela di cui all'art. 121 del decreto legislativo n.
152/2006 sono inserite nei predetti piani ai sensi
dell'allegato 4 del citato decreto legislativo.
Art. 2. Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a)
recupero: riqualificazione di un'acqua reflua, mediante
adeguato trattamento depurativo, al fine di renderla
adatta alla distribuzione per specifici riutilizzi;
b)
impianto di recupero: le strutture destinate al
trattamento depurativo di cui alla lettera a), incluse
le eventuali strutture di equalizzazione e di stoccaggio
delle acque reflue recuperate presenti all'interno
dell'impianto, prima dell'immissione nella rete di
distribuzione delle acque reflue recuperate;
c)
rete di distribuzione: le strutture destinate
all'erogazione delle acque reflue recuperate, incluse le
eventuali strutture per la loro equalizzazione,
l'ulteriore trattamento e lo stoccaggio, diverse da
quelle di cui alla lettera b);
d)
riutilizzo: impiego di acqua reflua recuperata di
determinata qualità per specifica destinazione d'uso,
per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o
totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea.
Art. 3. Destinazioni d'uso ammissibili
1.
Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue
recuperate sono le seguenti:
a)
irriguo: per l'irrigazione di colture destinate sia alla
produzione di alimenti per il consumo umano ed animale
sia a fini non alimentari, nonché per l'irrigazione di
aree destinate al verde o ad attività ricreative o
sportive;
b)
civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani;
per l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento o
raffreddamento; per l'alimentazione di reti duali di
adduzione, separate da quelle delle acque potabili, con
esclusione dell'utilizzazione diretta di tale acqua
negli edifici a uso civile, ad eccezione degli impianti
di scarico nei servizi igienici;
c)
industriale: come acqua antincendio, di processo, di
lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali,
con l'esclusione degli usi che comportano un contatto
tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i
prodotti farmaceutici e cosmetici.
Art. 4.Requisiti di qualità delle acque reflue ai fini
del riutilizzo
1.
Fermo restando quanto previsto al punto 3 dell'allegato
al presente decreto, le acque reflue recuperate
destinate al riutilizzo irriguo o civile devono
possedere, all'uscita dell'impianto di recupero,
requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici
almeno pari a quelli riportati nella tabella del
medesimo allegato. In caso di riutilizzo per
destinazione d'uso industriale, le parti interessate
concordano limiti specifici in relazione alle esigenze
dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo,
nel rispetto comunque dei valori previsti per lo scarico
in acque superficiali dalla tabella 3 dell'allegato 5
della Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.
2.
In applicazione e per le finalità di cui all'art. 12-bis
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come
modificato dal decreto legislativo n. 152/2006 all'art.
96, comma 3, il riutilizzo delle acque reflue e'
liberamente consentito, previo trattamento di recupero
diretto ad assicurare il rispetto dei requisiti di
qualità di cui al comma 1. 3. L'autorità sanitaria può
disporre, ai sensi della vigente legislazione, divieti e
limitazioni, sia temporali, sia territoriali alle
attività di recupero o di riutilizzo.
Art. 5. Pianificazione delle attività di recupero delle
acque reflue ai fini del riutilizzo
1.
Le regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, definiscono un primo elenco degli
impianti di depurazione di acque reflue urbane il cui
scarico deve conformarsi ai limiti di cui all'art. 4. Le
regioni definiscono, in particolare, gli impianti di
depurazione, la tipologia delle reti di distribuzione da
impiegare per il riutilizzo e le infrastrutture di
connessione con le reti di distribuzione.
2.
Ai fini dell'elaborazione dell'elenco di cui al comma 1,
le regioni identificano, in relazione alle previsioni di
riutilizzo, per ciascun impianto di depurazione, il
soggetto titolare, la portata attuale e a regime dello
scarico e le caratteristiche dello scarico.
Art. 6. Autorizzazione allo scarico con finalità di
riutilizzo
1.
Nell'ambito della autorizzazione allo scarico con
finalità di riutilizzo e, nel caso di impianti di
recupero delle acque reflue urbane, dell'approvazione
dei progetti ai sensi dell'art. 26 del decreto
legislativo n. 152/2006 sono dettate le prescrizioni
atte a garantire che l'impianto autorizzato osservi i
valori limite e le norme del presente decreto e della
normativa regionale di attuazione.
Art. 7. Controllo e monitoraggio degli impianti di
recupero
1.
L'impianto di recupero delle acque reflue e' soggetto al
controllo da parte dell'autorità competente, ai sensi
dell'art. 128 del decreto legislativo n. 152/2006 per la
verifica del rispetto delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione di cui all'art. 6. Il controllo, su
disposizione dell'autorità competente e sulla base del
programma di controllo di cui all'art. 128 del decreto
legislativo n. 152/2006 può essere effettuato dal
titolare dell'impianto di recupero.
2.
Il titolare dell'impianto di recupero deve, in ogni
caso, assicurare un sufficiente numero di autocontrolli
all'uscita dell'impianto di recupero, comunque non
inferiore a quello previsto dalla normativa regionale in
rapporto alle specifiche utilizzazioni e, in ogni caso,
con cadenza minima quindicennale. I risultati delle
analisi devono essere messi a disposizione delle
autorità di controllo.
Art. 8. Scarico alternativo nel corpo recettore
1.
Qualora non venga effettuato il riutilizzo dell'intera
portata trattata, l'impianto di recupero delle acque
reflue deve prevedere uno scarico alternativo delle
acque reflue trattate. Lo scarico alternativo deve
assicurare al corpo recettore gli usi legittimi e gli
obiettivi di qualità di cui al Titolo II - Capo I del
decreto legislativo n. 152/2006 e, come minimo, deve
essere conforme alle disposizioni del Titolo III - Capo
III del medesimo decreto legislativo.
Art. 9. Reti di distribuzione
1.
Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate
sono separate e realizzate in maniera tale da evitare
rischi di contaminazione alla rete di adduzione e
distribuzione delle acque destinate al consumo umano. I
punti di consegna devono essere adeguatamente marcati e
chiaramente distinguibili da quelli delle acque
destinate al consumo umano.
2.
Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate
devono essere adeguatamente contrassegnate e, laddove
realizzate con canali a cielo aperto, anche se miscelate
con acque di altra provenienza, devono essere
adeguatamente indicate con segnaletica verticale
colorata e ben visibile.
3.
Le tubazioni utilizzate per l'alimentazione degli
scarichi dei servizi igienici devono essere
adeguatamente contrassegnate mediante apposita
colorazione o altre modalità di segnalazione.
Art. 10. Modalità di riutilizzo
1.
Il riutilizzo irriguo di acque reflue recuperate deve
essere realizzato con modalità che assicurino il
risparmio idrico e non puo' comunque superare il
fabbisogno delle colture e delle aree verdi, anche in
relazione al metodo di distribuzione impiegato. Il
riutilizzo irriguo e' comunque subordinato al rispetto
del codice di buona pratica agricola di cui al decreto
del Ministro per le politiche agricole e forestali 19
aprile 1999, n. 86. Gli apporti di azoto derivanti dal
riutilizzo di acque reflue concorrono al raggiungimento
dei carichi massimi ammissibili, ove stabiliti dalla
vigente normativa nazionale e regionale, e alla
determinazione dell'equilibrio tra il fabbisogno di
azoto delle colture e l'apporto di azoto proveniente dal
terreno e dalla fertilizzazione, ai sensi dell'allegato
VII, parte AIV, della Parte Terza del decreto
legislativo n. 152/2006.
2.
Nel caso di riutilizzi multipli, ossia per usi diversi
quali quelli irrigui, civili e industriali come definiti
dall'art. 3, o con utenti multipli, il titolare della
distribuzione delle acque reflue recuperate cura la
corretta informazione degli utenti sulle modalità di
impiego, sui vincoli da rispettare e sui rischi connessi
a riutilizzi impropri.
Art. 11. Monitoraggio delle attività di riutilizzo
1.
Il titolare della rete di distribuzione effettua il
monitoraggio ai fini della verifica dei parametri
chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate
che vengono distribuite e degli effetti ambientali,
agronomici e pedologici del riutilizzo. L'autorità
sanitaria, nell'esercizio delle attività di prevenzione
di propria competenza e in relazione a quanto stabilito
dall'art. 4 comma 2, valuta gli eventuali effetti
igienico-sanitari connessi all'impiego delle acque
reflue recuperate.
2.
I risultati del monitoraggio sono trasmessi alla regione
con cadenza annuale.
Art. 12. Rapporti tra i titolari degli impianti di
recupero e delle reti di distribuzione
1.
Le regioni possono stabilire appositi accordi di
programma con i titolari degli impianti di recupero
delle acque reflue e i titolari delle reti di
distribuzione, anche al fine di prevedere agevolazioni
ed incentivazioni al riutilizzo, ai sensi di quanto
disposto nell'art. 99, comma 1, del decreto legislativo
n. 152/2006.
2.
L'acqua reflua recuperata e' conferita dal titolare
dell'impianto di recupero al titolare della rete di
distribuzione, senza oneri a carico di quest’ultimo. Nel
caso di destinazione d'uso industriale di acque reflue
urbane recuperate, sono a carico del titolare della rete
di distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento,
sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi
di quelli previsti dalla tabella allegata al presente
decreto, al fine di rendere le acque idonee alla
predetta destinazione d'uso.
3.
Nel caso di acque reflue industriali recuperate per
destinazione d'uso esclusivamente industriale, sono a
carico del titolare della rete di distribuzione gli
oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per
conseguire valori limite più restrittivi di quelli
previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 della Parte
Terza del decreto legislativo n. 152/2006 ovvero
stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del
presente decreto
4.
Il soggetto titolare della rete di distribuzione fissa
la tariffa relativa alla distribuzione delle acque
reflue recuperate.
Art. 13. Informazione
1.
Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio i dati conoscitivi e le
informazioni relative all'attuazione del presente
decreto, anche sulla base dei monitoraggi effettuati ai
sensi dell'art. 7 secondo le modalità indicate nel
decreto di cui all'art. 75, comma 5 del decreto
legislativo n. 152/2006.
Art. 14. Ulteriori norme per il riutilizzo irriguo
1.
Le autorizzazioni di cui all'art. 6 possono prevedere,
in caso di riutilizzo irriguo, per il solo parametro
Escherichia coli, una deroga ai limiti previsti dalla
tabella allegata al presente decreto, fino a 100 UFC/100
ml, da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore
massimo di 1000 UFC/100 ml. Il presente comma si applica
esclusivamente a condizione che nelle aree di origine
delle acque reflue e in quelle ove avviene il riutilizzo
irriguo non sia riscontrato un incremento, nel tempo,
dei casi di patologie riconducibili a contaminazione
fecale.
2.
I titolari delle reti di distribuzione devono, in tal
caso, rispettare le seguenti condizioni:
a)
il metodo irriguo non deve comportare il contatto
diretto dei prodotti edibili crudi con le acque reflue
recuperate;
b)
il riutilizzo irriguo non deve riguardare aree verdi
aperte al pubblico.
3.
L'autorità competente e' tenuta a dare comunicazione
delle autorizzazioni che prevedano la deroga di cui al
comma 1 all'autorità sanitaria.
Art. 15. Disposizioni di salvaguardia
1.
Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano, che provvedono alle finalità del presente
decreto in conformità ai rispettivi statuti e alle
relative norme di attuazione.
Art. 16. Pubblicazione 1. Il presente decreto e' inviato
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito istituzionale
www.comdel.it
Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro: Matteoli
Allegato
Requisiti minimi di qualità delle acque reflue
recuperate all'uscita dell'impianto di recupero
1.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, ai fini del
riutilizzo irriguo e civile, le acque reflue all'uscita
dell'impianto di recupero ai fini del riutilizzo devono
essere conformi ai limiti riportati nella tabella del
presente allegato nel rispetto di quanto stabilito nei
seguenti paragrafi. Le regioni stabiliscono per ogni
zona omogenea del proprio territorio i parametri per i
quali e' obbligatorio effettuare il controllo ed il
monitoraggio, fissando i limiti dei medesimi nel
rispetto del presente decreto.
2.
Qualora le regioni abbiano stabilito in ambito locale,
per le acque destinate al consumo umano, ai sensi degli
articoli 13 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio
2001, n. 31, valori limite superiori a quelli riportati
in tabella del presente decreto, le autorità competenti
possono autorizzare il recupero di acque reflue
conformemente ai suddetti limiti. Per le sostanze di cui
all'allegato
1
parte C del decreto legislativo n. 31 del 2001, le
autorità competenti possono autorizzare il recupero
delle acque reflue sulla base dei valori delle acque
destinate al consumo umano.
3.
Nelle acque all'uscita dell'impianto di recupero, fatto
salvo quanto previsto al paragrafo 2, i limiti per pH,
azoto ammoniacale, conducibilità elettrica specifica,
alluminio, ferro, manganese, cloruri, solfati di cui
alla tabella dell'allegato rappresentano valori guida.
Per tali parametri le regioni possono autorizzare limiti
diversi da quelli di cui alla tabella, previo parere
conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, per le specifiche destinazioni d'uso,
comunque, non superiori ai limiti per lo scarico in
acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5
della Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006,
per la conducibilità elettrica specifica, non deve
essere superato il valore di 4000 \mu S/cm. Per i
restanti parametri chimico-fisici le regioni possono
prevedere, sulla base di consolidate conoscenze
acquisite per i diversi usi e modalità di riutilizzo a
cui le acque reflue sono destinate, limiti diversi da
quelli previsti nella tabella del presente allegato,
purché non superiori ai limiti per lo scarico in acque
superficiali di cui alla Tabella 3 della Allegato 5
della Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006,
previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
4.
Nel caso di riutilizzo irriguo, i limiti per fosforo e
azoto totale possono essere elevati rispettivamente a 10
e 35 mg/l, fermo restando quanto previsto all'art. 10,
comma 1, relativamente alle zone vulnerabili da nitrati
di origine agricola.
5.
Per tutti i parametri chimico-fisici, i valori limite
sono da riferirsi a valori medi su base annua o, nel
solo caso del riutilizzo irriguo, della singola campagna
irrigua. Il riutilizzo deve comunque essere
immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il
valore puntuale di qualsiasi parametro risulti superiore
al 100% del valore limite.
6.
Per il parametro Escherichia coli il valore limite
indicato in tabella (10 UFC/l00 ml) e' da riferirsi
all'80% dei campioni, con un valore massimo di 100 UFC/100
ml. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente
sospeso ove nel corso dei controlli il valore puntuale
del parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/
100 ml.
7.
Per il parametro Salmonella il valore limite e' da
riferirsi al 100% dei campioni. Il riutilizzo deve
comunque essere sospeso ove nel corso dei controlli si
rilevi presenza di Salmonella. 8. Il riutilizzo può
essere riattivato solo dopo che il valore puntuale del
parametro o dei parametri per cui e' stato sospeso sia
rientrato al di sotto del valore limite in almeno tre
controlli successivi e consecutivi. Valori limite delle
acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero.
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