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Disposizioni sulla tutela
delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio
1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre
1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
Vista la direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva
91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti
dell'allegato I;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 ed in particolare
gli articoli 36 e 37 che prevedono il recepimento delle
direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE e ogni necessaria modifica
ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed
organico della normativa vigente;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 ed in particolare
l'articolo 6;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 ed in particolare
l'articolo 17 che delega il Governo ad apportare "le
modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento e
il riordino della normativa vigente in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento";
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche
ed integrazioni concernente disposizioni in materia di
risorse idriche;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modifiche e integrazioni concernente l'attuazione
delle direttive 91/156/CE sui rifiuti 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei
Ministri adottate nelle riunioni del 3 dicembre 1998 e del
15 gennaio 1999;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato
le regioni e le provincie autonome;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 21 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della
sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per le politiche agricole, dei lavori pubblici, dei
trasporti e della navigazione, delle finanze, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, per gli
affari regionali, di grazia e giustizia, degli affari esteri
e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Principi generali e competenze
1. Finalità. - 1. Il presente decreto definisce la
disciplina generale per la tutela delle acque superficiali,
marine e sotterranee, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il
risanamento dei corpi idrici inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed
adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse
idriche con priorità per quelle potabili;
d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei
corpi idrici nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si
realizza attraverso i seguenti strumenti:
a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per
specifica destinazione dei corpi idrici;
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e
quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico ed un
adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo
Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione
agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e
depurazione degli scarichi idrici nell'ambito del servizio
idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36;
e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la
riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle
aree sensibili;
f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al
risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse
idriche.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia
disciplinata dal presente decreto nel rispetto di quelle
disposizioni in esso contenute che per la loro natura
riformatrice costituiscono princìpi fondamentali della
legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, primo
comma, della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la
propria legislazione al presente decreto secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione.
2. Definizioni. - 1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) "abitante equivalente": il carico organico biodegradabile
avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni
(BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b) "acque ciprinicole": le acque in cui vivono o possono
vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a
specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;
c) "acque costiere": le acque al di fuori della linea di
bassa marea o del limite esterno di un estuario;
d) "acque salmonicole": le acque in cui vivono o possono
vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e
i coregoni;
c) "estuario": l'area di transizione tra le acque dolci e le
acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni
verso il mare sono definiti con decreto del Ministro
dell'ambiente; in via transitoria sono fissati a cinquecento
metri dalla linea di costa;
f) "acque dolci": le acque che si presentano in natura con
una bassa concentrazione di sali e sono considerate
appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di
produrre acqua potabile;
g) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da
insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque
reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il
miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue
industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
l) "acque sotterranee": le acque che si trovano al di sotto
della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in
diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;
m) "agglomerato": area in cui la popolazione ovvero le
attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle
acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque
reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
n) "applicazione al terreno": l'apporto di materiale al
terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno,
iniezione nel terreno, interramento, mescolatura con gli
strati superficiali del terreno;
o) "autorità d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni
e province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5
gennaio 1994, n. 36;
p) "bestiame": si intendono tutti gli animali allevati per
uso o profitto;
q) "composto azotato": qualsiasi sostanza contenente azoto,
escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso;
r) "concimi chimici": qualsiasi fertilizzante prodotto
mediante procedimento industriale;
s) "effluente di allevamento": le deiezioni del bestiame o
una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche
sotto forma di prodotto trasformato;
t) "eutrofizzazione": arricchimento delle acque in
nutrienti, in particolare modo di composti dell'azoto ovvero
del fosforo, che provoca una proliferazione delle alghe e di
forme superiori di vita vegetale, producendo una
indesiderata perturbazione dell'equilibrio degli organismi
presenti nell'acqua e della qualità delle acque interessate;
u) "fertilizzante": fermo restando quanto disposto dalla
legge 19 ottobre 1994, n. 745, ai fini del presente decreto
è fertilizzante qualsiasi sostanza contenente, uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la
crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di
allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi
di cui alla lettera v);
v) "fanghi": i fanghi residui, trattati o non trattati,
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane;
z) "inquinamento": lo scarico effettuato direttamente o
indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o
di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in
pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al
sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o
ostacolare altri usi legittimi delle acque;
aa) "rete fognaria": il sistema di condotte per la raccolta
e il convogliamento delle acque reflue urbane;
bb) "scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta
di acque reflue liquide, semiliquide e comunque
convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel
sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro
natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento
di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti
all'articolo 40;
cc) "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da
uno scarico;
dd) "trattamento appropriato": il trattamento delle acque
reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di
smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei
corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del presente decreto;
ee) "trattamento primario": il trattamento delle acque
reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che
comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero
mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle
acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima
dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue
in arrivo siano ridotti almeno del 50%;
ff) "trattamento secondario": il trattamento delle acque
reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il
trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un
altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui
alla tabella 1 dell'allegato 5;
gg) "stabilimento industriale" o, semplicemente,
"stabilimento": qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono
attività commerciali o industriali che comportano la
produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle
sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 ovvero
qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza
di tali sostanze nello scarico;
hh) "valore limite di emissione": limite di accettabilità di
una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata
in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di
materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
ii) "zone vulnerabili": zone di territorio che scaricano
direttamente o indirettamente composti azotati di origine
agricola o zootecnica in acque già inquinate o che
potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
3. Competenze. - 1. Le competenze nelle materie disciplinate
dal presente decreto sono stabilite dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e dagli altri provvedimenti statali e
regionali adottati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le autorità
di bacino, l'Agenzia nazionale e le Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente assicurano l'esercizio delle
competenze già spettanti alla data di entrata in vigore
della legge 15 marzo 1997, n. 59, fino all'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1.
3. In relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle
regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività
che comporti inadempimento agli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave
pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli
obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri competenti, esercita i
poteri sostitutivi in conformità all'articolo 5 del decreto
legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, fermi restando i
poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di
urgente necessità, nonché quanto disposto dall'articolo 53.
4. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione del
presente decreto sono stabilite negli allegati al decreto
stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di
Trento e di Bolzano; attraverso i medesimi regolamenti
possono altresì essere modificati gli allegati al presente
decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove
acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
5. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n.
183, con decreto dei Ministri Competenti per materia si
provvede alla modifica degli allegati al presente decreto
per dare attuazione alle direttive che saranno emanate
dall'Unione europea per le parti in cui queste modifichino
modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle
direttive dell'Unione europea recepite dal presente decreto.
6. I consorzi di bonifica e di irrigazione anche attraverso
appositi accordi di programma con le competenti autorità
concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia
ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della
loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei
corsi d'acqua e della filodepurazione. 7. Le regioni
assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni
sullo stato di qualità delle acque e trasmettono all'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente i dati conoscitivi
e le informazioni relative all'attuazione del presente
decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina
comunitaria, secondo le modalità indicate con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di
Trento e di Bolzano. L'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente elabora a livello nazionale nell'ambito del
Sistema informativo nazionale ambientale, le informazioni
ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al
Ministero dell'ambiente anche per l'invio alla Commissione
europea. Con lo stesso decreto sono individuati e
disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a
trasmettere al Ministero dell'ambiente i provvedimenti
adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in
ragione degli obblighi internazionali assunti.
8. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione.
9. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte
le parti interessate all'attuazione del presente decreto in
particolare in sede di elaborazione, revisione e
aggiornamento dei piani di tutela.
TITOLO II
Obiettivi di qualità
Capo I - Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di
qualità per specifica destinazione
4. Disposizioni generali. - 1. Al fine della tutela e del
risanamento delle acque superficiali e sotterranee, il
presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualità
ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi
di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di
cui all'articolo 6, da garantirsi su tutto il territorio
nazionale.
2. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione
della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi
naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali
e vegetali ampie e ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione
individua lo stato dei corpi idrici idoneo a una particolare
utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei
molluschi.
4. In attuazione del presente decreto sono adottate,
mediante il piano di tutela delle acque di cui all'articolo
44, misure atte a conseguire i seguenti obiettivi entro il
31 dicembre 2016:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici
significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di
qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono" come
definito nell'Allegato 1;
b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità
ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1;
c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a
specifica destinazione di cui all'articolo 6 gli obiettivi
di qualità per specifica destinazione di cui all'allegato 2,
salvo i termini di adempimento previsti dalla normativa
previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di
qualità ambientale e per specifica destinazione che
prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi,
devono essere rispettati quelli più cautelativi; quando i
limiti più cautelativi si riferiscono al conseguimento
dell'obiettivo di qualità ambientale, il rispetto degli
stessi decorre dal 31 dicembre 2016.
6. Il piano di tutela provvede al coordinamento degli
obiettivi di qualità ambientale con i diversi obiettivi di
qualità per specifica destinazione.
7. Le regioni possono altresì definire obiettivi di qualità
ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori
destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di
qualità.
5. Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità
ambientale. - 1. Entro il 31 dicembre 2001, sulla base dei
dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento
effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le regioni
identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte
di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di
quelle indicate nell'Allegato 1.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le
regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al
raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità
ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b),
tenendo conto del carico massimo ammissibile ove fissato
sulla base delle indicazioni dell'autorità di bacino di
rilievo nazionale e interregionale per i corpi idrici
sovraregionali, assicurando in ogni caso per tutti i corpi
idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore
degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016 il
raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale
corrispondente allo stato "buono", entro il 31 dicembre 2008
ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso
deve conseguire almeno i requisiti dello stato "sufficiente" di cui all'allegato 1.
4. Le regioni possono motivatamente stabilire termini
diversi per i corpi idrici che presentano condizioni tali da
non consentire il raggiungimento dello stato "buono" entro
il 31 dicembre 2016.
5. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di
qualità ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici,
qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) il corpo idrico ha subìto gravi ripercussioni in
conseguenza dell'attività umana che rendono manifestamente
impossibile o economicamente insostenibile un significativo
miglioramento dello stato qualitativo;
b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto non
è perseguibile a causa della natura litologica ovvero
geomorfologica del bacino di appartenenza;
c) l'esistenza di circostanze impreviste o eccezionali,
quasi alluvioni e siccità.
6. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la
definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché i
medesimi non comportino l'ulteriore deterioramento dello
stato del corpo idrico e fatto salvo il caso di cui al comma
5, lettera b), non sia pregiudicato il raggiungimento degli
obiettivi fissati dal presente decreto in altri corpi idrici
all'interno dello stesso bacino idrografico.
7. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i piani di tutela
devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo
idrico ivi compresi i provvedimenti integrativi o
restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi
delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le relative
misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale
modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.
6. Obiettivo di qualità per specifica destinazione. - 1.
Sono acque a specifica destinazione funzionale:
a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di
acqua potabile;
b) le acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento
per essere idonee alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, commi 4 e
5, per le acque indicate al comma 1, è perseguito, per
ciascun uso, l'obiettivo di qualità per specifica
destinazione stabilito nell'allegato 2, fatta eccezione per
le acque di balneazione.
3. Le regioni al fine di un costante miglioramento
dell'ambiente idrico stabiliscono programmi che vengono
recepiti nel piano di tutela, per mantenere, ovvero
adeguare, la qualità delle acque di cui al comma 1
all'obiettivo di qualità per specifica destinazione.
Relativamente alle acque di cui al comma 2 le regioni
predispongono apposito elenco che provvedono ad aggiornare
periodicamente.
Capo II - Acque a specifica destinazione
7. Acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile. - 1. Le acque dolci superficiali per essere
utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile,
sono classificate dalle regioni nelle categorie A1, A2 e A3
secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e
microbiologiche di cui alla tabella 1/A dell'allegato 2.
2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci
superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai seguenti
trattamenti:
a) Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e
disinfezione;
c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto,
affinazione e disinfezione.
3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e
classificazione delle acque di cui ai commi 1 e 2 al
Ministero della sanità, che provvede al successivo inoltro
alla Commissione europea.
4. Le acque dolci superficiali che presentano
caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche
qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della
categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale,
solo nel caso in cui non sia possibile ricorrere ad altre
fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque
siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di
rispettare le norme di qualità delle acque destinate al
consumo umano.
8. Deroghe. - 1. Per le acque superficiali destinate alla
produzione di acqua potabile, le regioni possono derogare ai
valori dei parametri di cui alla tabella 1/A dell'allegato
2:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
b) limitatamente ai parametri contraddistinti nell'Allegato
2 tabella 1/A dal simbolo (o) in caso di circostanze
meteorologiche eccezionali o condizioni geografiche
particolari;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono
naturalmente di talune sostanze con superamento dei valori
fissati per le categorie A1, A2 e A3;
d) nel caso di laghi poco profondi e con acque quasi
stagnanti, per i parametri indicati con un asterisco
nell'Allegato 2, tabella 1/A, fermo restando che tale deroga è applicabile unicamente ai laghi aventi una profondità non
superiore ai 20 metri, che per rinnovare le loro acque
impieghino più di un anno e nel cui specchio non defluiscano
acque di scarico.
2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne
derivi concreto pericolo per la salute pubblica.
9. Acque di balneazione. - 1. Le acque destinate alla
balneazione devono rispondere ai requisiti di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e
successive modificazioni.
2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla
balneazione ai sensi del citato decreto Presidente della
Repubblica n. 470 del 1982 le regioni, entro l'inizio della
stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto e, successivamente, prima dell'inizio
della stagione balneare, con periodicità annuale, comunicano
al Ministero dell'ambiente, secondo le modalità indicate con
il decreto di cui all'articolo 3, comma 7, tutte le
informazioni relative alle cause ed alle misure che
intendono adottare.
10. Acque dolci idonee alla vita dei pesci. - 1. Ai fini
della designazione delle acque dolci che richiedono
protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei
pesci, sono privilegiati:
a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi
nazionali e riserve naturali dello Stato, nonché di parchi e
riserve naturali regionali;
b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri
corpi idrici situati nei predetti ambiti territoriali;
c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide
dichiarate "di importanza internazionale" ai sensi della
convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva
con il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo
1976, n. 448, sulla protezione delle zone umide, nonché
quelle comprese nelle "oasi di protezione della fauna" istituite dalle regioni e province autonome ai sensi della
legge 11 febbraio 1992, n. 157;
d) le acque dolci superficiali che, ancorché non comprese
nelle precedenti categorie, presentino un rilevante
interesse scientifico naturalistico ambientale e produttivo
in quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali
rare o in via di estinzione ovvero in quanto sede di
complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o
altresì sede di antiche e tradizionali forme di produzione
ittica che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo e
degli articoli 11, 12 e 13, le acque dolci superficiali dei
bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento
intensivo delle specie ittiche, nonché i canali artificiali
adibiti a uso plurimo di scolo o irriguo e quelli
appositamente costruiti per l'allontanamento dei liquami e
di acque reflue industriali.
3. Le acque dolci superficiali che presentino valori dei
parametri di qualità conformi con quelli imperativi previsti
dalla tabella 1/B dell'allegato 2, sono classificate, entro
quindici mesi dalla designazione come acque dolci "salmonicole"
o "ciprinicole".
4. La designazione e la classificazione ai sensi dei commi 1
e 3 sono effettuate dalle regioni ricorrendone le
condizioni; devono essere gradualmente estese sino a coprire
l'intero corpo idrico, ferma restando la possibilità di
designare e classificare nell'ambito del medesimo, tratti
come "acqua salmonicola" e tratti come "acqua ciprinicola".
5. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità
di tutela della qualità delle acque, il Presidente della
Giunta regionale o il Presidente della provincia nell'ambito
delle rispettive competenze, adottano provvedimenti
specifici motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi
ovvero degli usi delle acque.
11. Successive designazioni e revisioni. - 1. Le regioni
sottopongono a revisione la designazione e la
classificazione di alcune acque dolci idonee alla vita dei
pesci in funzione di elementi imprevisti o sopravvenuti.
12. Accertamento della qualità delle acque idonee alla vita
dei pesci. - 1. Le acque designate e classificate si
considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai
requisiti riportati nella tabella 1/B dell'allegato 2.
2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno
o più valori dei parametri riportati nella tabella 1/B
dell'Allegato 2, le autorità competenti al controllo
accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali,
a causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi
prelievi e propongono all'autorità competente le misure
appropriate.
3. Ai fini di una più completa valutazione delle qualità delle acque, le regioni promuovono la realizzazione di
idonei programmi di analisi biologica delle acque designate
e classificate.
13. Deroghe. - 1. Per le acque dolci superficiali designate
o classificate per essere idonee alla vita dei pesci, le
regioni possono derogare al rispetto dei parametri indicati
nella tabella 1/B dell'allegato 2, dal simbolo (o), in caso
di circostanze meteorologiche eccezionali o speciali
condizioni geografiche e, quanto al rispetto dei parametri
riportati nella medesima tabella, per arricchimento naturale
del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza
intervento diretto dell'uomo.
14. Acque destinate alla vita dei molluschi. - 1. Le regioni
designano nell'ambito delle acque marine costiere e
salmastre, che sono sede di banchi e popolazioni naturali di
molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti
protezione e miglioramento per consentire la vita e lo
sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente
commestibili per l'uomo.
2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari
oppure alla revisione delle designazioni già effettuate in
funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento
della designazione.
3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità
di tutela della qualità delle acque, il Presidente della
Giunta regionale, il Presidente della provincia e il Sindaco
nell'ambito delle rispettive competenze adottano
provvedimenti specifici e motivati, integrativi o
restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
15. Accertamento della qualità delle acque destinate alla
vita dei molluschi. - 1. Le acque designate ai sensi
dell'articolo 14 devono rispondere ai requisiti di qualità di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2.
2. Qualora le acque designate non risultano conformi ai
requisiti di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2, le
regioni stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento.
3. Se da un campionamento risulta che uno o più valori di
parametri di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2, non sono
rispettati, le autorità competenti al controllo accertano se
l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa
fortuita o ad altri fattori di inquinamento. In tali casi le
regioni adottano misure appropriate.
16. Deroghe. - 1. Per le acque destinate alla vita dei
molluschi, le regioni possono derogare ai requisiti alla
tabella 1/C dell'allegato 2 in caso di condizioni
meteorologiche o geografiche eccezionali.
17. Norme sanitarie. - 1. Le attività di cui agli articoli
14, 15 e 16 lasciano impregiudicata l'attuazione delle norme
sanitarie relative alla classificazione delle zone di
produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi,
effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 530.
TITOLO III
Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi
Capo I - Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione
dall'inquinamento e di risanamento
18. Aree sensibili. - 1. Le aree sensibili sono individuate
secondo i criteri dell'allegato 6.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate aree
sensibili:
a) i laghi di cui all'allegato 6, nonché i corsi d'acqua ad
essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di
costa;
b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona,
le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di
Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
d) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla
foce dell'Adige a Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti
per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
e) i corpi idrici ove si svolgono attività tradizionali di
produzione ittica sostenibile che necessitano di tutela.
3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente
relativamente alla tutela di Venezia.
4. Sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato 6 e
sentita l'Autorità di bacino, le regioni, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono designare ulteriori aree sensibili ovvero
individuano all'interno delle aree indicate nel comma 2, i
corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.
5. Le regioni sulla base di criteri previsti dall'allegato 6
delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che
contribuiscono all'inquinamento di tali aree.
6. Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione
delle aree sensibili. 7. Le nuove aree sensibili
identificate ai sensi dei commi 4 e 6 devono soddisfare i
requisiti dell'articolo 32 entro sette anni dalla
identificazione.
19. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. - 1. Le
zone vulnerabili sono individuale secondo i criteri di cui
all'allegato 7/A-I.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone
vulnerabili le aree elencate nell'allegato 7/A-III.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sulla base dei dati disponibili, e per
quanto possibile sulla base delle indicazioni stabilite
nell'allegato 7/A-I, le regioni, sentita l'Autorità di
bacino, possono individuare ulteriori zone vulnerabili
ovvero, all'interno delle zone indicate nell'allegato 7/A-III,
le parti che non costituiscono zone vulnerabili.
4. Almeno ogni quattro anni le regioni, sentita l'Autorità
di bacino, rivedono o completano le designazioni delle zone
vulnerabili per tener conto dei cambiamenti e fattori
imprevisti al momento della precedente designazione. A tal
fine le regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni,
un programma di controllo per verificare le concentrazioni
dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno,
secondo le prescrizioni di cui all'allegato 7/A-I, nonché riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto nelle acque
dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque
marine costiere.
5. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4 devono
essere attuati i programmi di azione di cui al comma 6,
nonché le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica
agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche
agricole in data 19 aprile 1999, pubblicato nel S.O. alla
G.U. n. 102 del 4 maggio 1999.
6. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto
per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 3 ed entro un
anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui
al comma 4, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle
misure di cui all'allegato 7/A-IV, definiscono ovvero
rivedono, se già posti in essere, programmi d'azione
obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque
dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e
provvedono alla loro attuazione nell'anno successivo per le
zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 3 e nei successivi
quattro anni per le zone di cui al comma 4.
7. Le regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze
locali, il codice di buona pratica agricola, stabilendone le
modalità di applicazione;
b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di
informazione degli agricoltori sul programma di azione e sul
codice di buona pratica agricola;
c) elaborare ed applicare entro quattro anni a decorrere
dalla definizione o revisione dei programmi di cui al comma
6, i necessari strumenti di controllo e verifica
dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati
ottenuti; ove necessario, modificare o integrare tali
programmi individuando, tra le ulteriori misure possibili,
quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di
attuazione delle misure stesse.
8. Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di
azione, i risultati delle verifiche dell'efficacia degli
stessi e le revisioni effettuate devono essere comunicati al
Ministero dell'ambiente, secondo le modalità indicate nel
decreto di cui all'articolo 3, comma 7. Al Ministero per le
politiche agricole è data tempestiva notizia delle
integrazioni apportate al codice di buona pratica agricola
di cui al comma 7, lettera a) nonché degli interventi di
formazione e informazione.
9. Al fine di garantire un generale livello di protezione
delle acque il codice di buona pratica agricola è di
raccomandata applicazione al di fuori delle zone
vulnerabili.
20. Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone
vulnerabili. - 1. Con le modalità previste dall'articolo 19
e sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 7/B,
le regioni identificano le aree di cui all'articolo 5, comma
21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo
scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti
ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti
fitosanitari.
2. Le regioni e le autorità di bacino verificano la presenza
nel territorio di competenza di aree soggette o minacciate
da fenomeni di siccità, degrado del suolo e processi di
desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla
desertificazione.
3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della
pianificazione di bacino e della sua attuazione, sono
adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri
previsti nel Piano d'Azione Nazionale di cui alla delibera
CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.
21. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236. - 1. L'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è sostituito dal seguente:
"Articolo 4. Aree di salvaguardia delle risorse idriche. -
1. Su proposta delle autorità d'ambito, le regioni, per
mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste
carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello
stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia
distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto,
nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di
ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al
comma 1, le autorità competenti impartiscono, caso per caso,
le prescrizioni necessarie per la conservazione, la tutela
della risorsa ed il controllo delle caratteristiche
qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano
le disposizioni dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, e le disposizioni dell'articolo 24 della stessa
legge, anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le
attività preesistenti.".
2. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 236, è sostituito dal seguente:
"Articolo 5. Zona di tutela assoluta. - 1. La zona di tutela
assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante
le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione
in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque
superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di
captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita
esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad
infrastrutture di servizio.".
3. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 236, è sostituito dal seguente:
"Articolo 6. Zona di rispetto. - 1. La zona di rispetto è
costituita dalla porzione di territorio circostante la zona
di tutela assoluta di sottoporre a vincoli e destinazioni
d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente
la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di
rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione
alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla
situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
In particolare nella zona di rispetto sono vietati
l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo
svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o
pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico
piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei
suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche
impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche
proveniente da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la
falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono
acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati
alla variazione della estrazione ed alla protezione delle
caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche
pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di
autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170
chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al
netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di
rispetto ristretta.
2. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 1,
preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle
aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro
allontanamento, in ogni caso deve essere garantita la loro
messa in sicurezza. Le regioni e le province autonome
disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le
seguenti strutture od attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere varie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di
servizio;
d) distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in
agricoltura nei casi in cui esista un piano regionale o
provinciale di fertilizzazione;
e) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di
fertilizzazione di cui alla lettera c) del comma 1.
3. In assenza dell'individuazione da parte della regione
della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la
medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al
punto di captazione o di derivazione.".
4. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 236, è sostituito dal seguente:
"Articolo 7. Zone di protezione. - 1. Le zone di protezione
devono essere delimitate secondo le indicazioni delle
regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico.
In esse si possono adottare misure relative alla
destinazione del territorio interessato, limitazioni e
prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi,
turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli
strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia
generali sia di settore.
2. Le regioni, al fine della protezione delle acque
sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso
umano, individuano e disciplinano, all'interno delle zone di
protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.".
Capo II - Tutela quantitativa della risorsa e risparmio
idrico
22. Pianificazione del bilancio idrico. - 1. La tutela
quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli
obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle
utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni
sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico
sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad
assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito
dall'Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni,
delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della
capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni
d'uso della risorsa compatibili con le relative
caratteristiche qualitative e quantitative.
3. Le autorità competenti al rilascio delle concessioni di
derivazione ed alla vigilanza sulle stesse trasmettono alle
autorità di bacino competenti ogni informazione utile in
merito alla gestione della concessione evidenziando in
particolare le effettive quantità derivate e le
caratteristiche quantitative e qualitative delle acque
eventualmente restituite. Le autorità di bacino provvedono a
trasmettere i dati in proprio possesso all'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente secondo le modalità di cui
all'articolo 3 comma 7.
4. Il Ministro dei lavori pubblici provvede entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto a
definire, di concerto con gli altri Ministri competenti e
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, le linee guida per la predisposizione del
bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il
censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione
del minimo deflusso vitale.
5. Tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono regolate
dall'autorità concedente mediante la previsione di rilasci
volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici
come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della
legge 15 maggio 1959, n. 183, e dall'articolo 3, comma 3,
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, senza che ciò possa dar
luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della
pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione
del canone demaniale di concessione.
6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le autorità
concedenti, a seguito del censimento di tutte le
utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico provvedono,
ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni
o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa
dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della
pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione
del canone demaniale di concessione.
23. Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. -
1. Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 luglio
1993, n. 275, è sostituito dal seguente:
"Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi
sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle
Autorità di bacino territorialmente interessate che, nel
termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione,
comunicano il proprio parere all'ufficio istruttore in
ordine alla compatibilità della utilizzazione con le
previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di
approvazione dello stesso, ai fini del controllo
sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il
predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia,
il parere si intende espresso in senso favorevole.".
2. Il comma 1 dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, così come sostituito dall'articolo 4 del
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal
seguente:
"1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di
cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola o in
connessione con altre utenze concesse o richieste presenti
la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in
relazione ai seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze
essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi
pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni
spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate
all'uso potabile;
b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti
in relazione all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo
idrico;
d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a
quella prelevata.
1-bis. È preferita la domanda che, per lo stesso tipo di
uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto
agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più
domande concorrenti per usi industriali è altresì preferita
quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001
ovvero al sistema di cui al regolamento CEE n. 1836/93 del
Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle
imprese del settore industriale a un sistema comunitario di
ecogestione e audit.".
3. L'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12
luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente:
"Articolo 12-bis. - 1. Nel rilascio di concessioni di
derivazioni d'acqua, l'utilizzo di risorse riservate al
consumo umano può essere assentito per usi diversi solo nel
caso di ampia disponibilità delle risorse predette o di
accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti
alternative di approvvigionamento; in tal caso il canone di
utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato.
2. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui
impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.
3. Il provvedimento di concessione è rilasciato solo se non
pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli
obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua
interessato, se è garantito il minimo deflusso vitale e se
non vi è possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate
o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il
riutilizzo è economicamente insostenibile. La quantità di
acqua concessa è commisurata alla possibilità di risparmio,
di riutilizzo o riciclo della risorsa. Nelle condizioni del
disciplinare devono essere fissate, ove tecnicamente
possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative
dell'acqua restituita. Analogamente nei casi di prelievo da
falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e
la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di
evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate,
e quant'altro sia utile in funzione del controllo del
miglior regime delle acque.".
4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. l775 è sostituito dal seguente:
"Articolo 17. - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e
dall'articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza
un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità
competente. Nel caso di violazione del disposto del comma 1,
l'amministrazione competente dispone l'immediata cessazione
dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni
altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi
vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni. Nei casi di particolare tenuità si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a lire tre milioni. Alla sanzione prevista
dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1982,
n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non
corrisposti.".
5. È soppresso il secondo comma dell'articolo 54 del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione
dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le
derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in
parte abusivamente in atto alla data di entrata in vigore
del presente decreto, la sanzione di cui all'articolo 17,
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato
dal presente articolo, è ridotta ad un quinto qualora sia
presentata domanda in sanatoria entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. La concessione in
sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione
vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza
del procedimento istruttorio della domanda di concessione in
sanatoria, l'utilizzazione può proseguire, fermo restando
l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il
potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi
momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti
di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli
obiettivi di qualità.
7. Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal comma 1
dell'articolo 29 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal seguente:
"Salvo quanto disposto dal secondo comma, tutte le
concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle
concessioni, ad eccezione di quelle di grande derivazione
idroelettrica, per le quali resta fermo quanto disposto
dall'art. 36 della legge del 24 aprile 1998, n. 128, e
relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva
96/92/CE, non può eccedere i trenta anni ovvero quaranta per
uso irriguo.".
8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di
derivazione già concesse. Ove le stesse, per effetto del
medesimo comma 7 risultino scadute, possono continuare ad
essere esercitate sino alla data di scadenza originaria,
purché venga presentata domanda di rinnovo entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatta
salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22.
9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente:
"Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener
conto delle tipologie delle colture in funzione della
disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima
necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario
specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite
o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la
domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già
operanti sul territorio.".
24. Acque minerali naturali. - 1. Le concessioni di
utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di
sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di
approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e
delle previsioni del piano di tutela.
25. Risparmio idrico. - 1. Coloro che gestiscono o
utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie
all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi
e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche
mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili.
2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n.
36, è sostituito dal seguente:
"1. Le regioni prevedono norme e misure volte a favorire la
riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi ed in
particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di
distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di
ridurre le perdite;
b) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti
abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni,
reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno
pregiate per usi compatibili;
c) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e
tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori
industriale, terziario ed agricolo;
d) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni
singola unità abitativa nonché contatori differenziali per
le attività produttive e del settore terziario esercitate
nel contesto urbano;
e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di
collettamento differenziali per le acque piovane e per le
acque reflue.".
3. All'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 dopo il
comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con
l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse
finanziarie disponibili, prevedono reti duali al fine
dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonché tecniche di
risparmio della risorsa. Il comune rilascia la concessione
edilizia se il progetto prevede l'installazione di contatori
per ogni singola unità abitativa, nonché il collegamento a
reti duali, ove già disponibili.".
4. All'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n.
36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ed in funzione del contenimento del consumo.".
5. Le regioni, sentita le autorità di bacino, approvano
specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato
sulla pianificazione degli usi, sulla corretta
individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli
degli effettivi emungimenti.
26. Riutilizzo dell'acqua. - 1. All'articolo 14 della legge
5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 4, è, in fine, aggiunto
il seguente:
"4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua
reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le
utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel
processo produttivo di acqua reflua o già usata. La
riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo
che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della
quantità delle acque primarie impiegate.".
2. L'articolo 6 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è
sostituito dal seguente: "Articolo 6. Modalità per il
riutilizzo delle acque reflue. - 1. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le politiche
agricole, della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei lavori pubblici e d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
definite norme tecniche per il riutilizzo delle acque
reflue.
2. Le regioni adottano norme e misure volte a favorire il
riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue
depurate mediante le quali sono in particolare:
a) indicate le migliori tecniche disponibili per la
progettazione e l'esecuzione delle infrastrutture nel
rispetto delle norme tecniche emanate ai sensi del comma 1;
b) indicate le modalità del coordinamento interregionale
anche al fine di servire vasti bacini di utenza ove vi siano
grandi impianti di depurazione di acque reflue;
c) previsti incentivi e agevolazioni alle imprese che
adottano impianti di riciclo o riutilizzo.".
3. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 5
gennaio 1994, n. 36, come sostituito dal comma 2, è emanato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e d'intesa la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono definite le modalità per
l'applicazione della riduzione di canone prevista
dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e d), della legge 5
gennaio 1994, n. 36.
Capo III - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina
degli scarichi
27. Reti fognarie. - 1. Gli agglomerati devono essere
provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane:
a) entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di
abitanti equivalenti superiore a 15.000;
b) entro il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero di
abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000.
2. Per le acque reflue urbane che si immettono in acque
recipienti considerate "aree sensibili" gli agglomerati con
oltre 10.000 abitanti equivalenti devono essere provvisti di
rete fognaria.
3. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle
reti fognarie si effettuano adottando le tecniche migliori
che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in
particolare:
a) del volume e delle caratteristiche delle acque reflue
urbane;
b) della prevenzione di eventuali fuoriuscite;
c) della limitazione dell'inquinamento delle acque
recipienti, dovuto a tracimazioni causale da piogge
violente.
4. Per i nuclei abitativi isolati, ovvero laddove la
realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o
perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista
ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, le
regioni identificano sistemi individuali o altri sistemi
pubblici e privati adeguati secondo i criteri di cui alla
delibera indicata al comma 7 dell'articolo 62, che
raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale,
indicando i tempi di adeguamento.
28. Criteri generali della disciplina degli scarichi. - 1.
Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del
rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e
devono comunque rispettare i valori limite di emissione
previsti nell'allegato 5.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio
della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi
ammissibili, delle migliori tecniche disponibili,
definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli
di cui all'allegato 5, sia in concentrazione massima
ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in
ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie
di sostanze affini. Per le sostanze indicate nelle tabelle
1, 2, 5 e 3/A dell'allegato 5, le regioni non possono
stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati
nel medesimo allegato 5.
3. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il
campionamento da parte dell'autorità competente per il
controllo nel punto assunto per la misurazione. La
misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3
dell'articolo 34, si intende effettuata subito a monte del
punto di immissione in tutte le acque superficiali e
sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul
suolo e nel sottosuolo.
4. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad
effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni
che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni
che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di
cui ai numeri 2, 4, 5, 12, 15 e 16 della tabella 5
dell'allegato 5, subiscano un trattamento particolare prima
della loro confluenza nello scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso
essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate
esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire
con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate
esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti
le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
della tabella 5 dell'allegato 5, prima del trattamento degli
scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti
dal presente decreto. L'autorità competente, in sede di
autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di
raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la
produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale
di ciascun stabilimento.
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico
superficiale presentino parametri con valori superiori ai
valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è
fissata in base alla natura delle alterazioni e agli
obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo
restando che le acque devono essere restituite con
caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate
e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico
dal quale sono state prelevate.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 38 e salva diversa
normativa regionale, ai fini della disciplina degli scarichi
e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue
domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative
equivalenti, nonché le acque reflue provenienti da:
a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo
o alla silvicoltura;
b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono
di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente
connesso con le attività di allevamento e di coltivazione
del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli
effluenli di allevamento al netto delle perdite di
stoccaggio e distribuzione;
c) imprese dedite alle attività di cui ai punti 1 e 2 che
esercitano anche attività di trasformazione o di
valorizzazione della produzione agricola, inserita con
carattere di normalità e complementarietà funzionale nel
ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata
proveniente per almeno due terzi esclusivamente
dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a
qualunque titolo la disponibilità;
d) impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano
luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di
allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di
specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata
d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e successivamente ogni due anni, le
regioni trasmettono all'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente le informazioni relative alla funzionalità dei
depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi,
secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo
3, comma 7.
9. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle
informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano
ogni due anni una relazione sulle attività di smaltimento
delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza,
secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo
3, comma 7.
10. Le autorità competenti possono promuovere e stipulare
accordi e contratti di programma con i soggetti economici
interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il
riutilizzo delle acque di scarico ed il recupero come
materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità
di ricorrere a strumenti economici, di stabilire
agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di
fissare limiti agli scarichi in deroga alla disciplina
generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e
delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di
qualità.
29. Scarichi sul suolo. - 1. È vietato lo scarico sul suolo
o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'articolo 27, comma 4;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti
fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per
i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva
onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a
recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi
siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione
fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 28,
comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si
applicano i valori limite di emissione della tabella 4
dell'allegato 5;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione
di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle
sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti
esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino
danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei
suoli.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli
scarichi sul suolo autorizzati prima della data di entrata
in vigore del presente decreto in conformità alla normativa
previgente devono, entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, essere convogliati in corpi
idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al
riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il
decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 5
gennaio 1994, n. 36; così come sostituito dall'articolo 26,
comma 2. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi
indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti
gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1,
autorizzati prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, devono conformarsi ai limiti della tabella
4 dell'allegato 5 entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Sino a tale data devono essere
rispettati i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 ovvero,
se più restrittivi, i limiti fissati dalle normative
regionali vigenti. Resta comunque fermo il divieto di
scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1
dell'allegato 5.
30. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. - 1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel
sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 l'autorità
competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli
scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi
geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o
delle acque pompate nel corso di determinati lavori di
ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di
scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministero
dell'ambiente per i giacimenti a mare e le regioni per i
giacimenti a terra possono altresì autorizzare lo scarico di
acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità
geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati
estratti ovvero in unità dotate delle stesse
caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto
idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico
non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze
pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle
derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative
autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle
precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di
scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o
nuocere ad altri ecosistemi.
4. Per le perforazioni in mare con le quali è svolta
attività di prospezione, ricerca e coltivazione di
giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi, lo scarico
delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità
previste dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 28
luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 190 del
16 agosto 1994, e successive modifiche, purché la
concentrazione di idrocarburi sia inferiore a 40 mg/l. Lo
scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla
iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non
appena disponibili pozzi non più produttivi, e deve avvenire
comunque nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3.
5. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui al comma 4, è autorizzato previa presentazione di un piano di
monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le
acque e per gli ecosistemi acquatici.
6. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 4 e 5,
gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee,
esistenti e debitamente autorizzati alla data di entrata in
vigore del presente decreto, devono essere convogliati in
corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile,
al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica
entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi
indicati, l'autorizzazione allo scarico è a tutti gli
effetti revocata.
31. Scarichi in acque superficiali. - 1. Gli scarichi di
acque reflue industriali in acque superficiali devono
rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi
dell'articolo 28, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento
degli obiettivi di qualità.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono
nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di
2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed
in acque di transizione e gli scarichi provenienti da
agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti,
recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un
trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni
dell'allegato 5, entro il 31 dicembre 2005.
3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima
dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un
trattamento equivalente in conformità con le indicazioni
dell'allegato 5 e secondo le seguenti cadenze temporali;
a) entro il 31 dicembre 2000 per gli scarichi provenienti da
agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti;
b) entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi provenienti da
agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso
tra 10.000 e 15.000;
c) entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci
ed in acque di transizione, provenienti da agglomerati con
un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e
10.000.
4. Gli scarichi previsti al commi 2 e 3 devono rispettare,
altresì, i valori-limite di emissione fissati ai sensi
dell'articolo 28, commi 1 e 2.
5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi
di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte
fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto conto di
quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il
conseguimento degli obiettivi di qualità.
6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in
zone d'alta montagna, al di sopra dei 1500 metri sul livello
del mare, dove a causa delle basse temperature è difficile
effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere
sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto
al comma 3, purché studi dettagliati comprovino che essi non
avranno ripercussioni negative sull'ambiente.
32. Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici
ricadenti in aree sensibili. - 1. Ferme restando le
disposizioni dell'articolo 28, commi 1 e 2, le acque reflue
urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti
equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate
quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un
trattamento più spinto di quello previsto dall'articolo 31,
comma 3, secondo i requisiti specifici indicati
nell'allegato 5.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle
aree sensibili in cui può essere dimostrato che la
percentuale minima di riduzione del carico complessivo in
ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale
ovvero per almeno il 75% per l'azoto totale.
3. Le regioni individuano tra gli scarichi provenienti dagli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati
all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree
sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali
aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1
e 2 in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori.
33. Scarichi in reti fognarie. - 1. Ferma restando l'inderogabilivà
dei valori-limite di emissione per le sostanze della tabella
5 dell'allegato 5, gli scarichi di acque reflue industriali
che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme
tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai
valori-limite di emissione emanati dai gestori dell'impianto
di depurazione delle acque reflue urbane in conformità ai
criteri emanati dall'autorità d'ambito, in base alla
caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato
il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue
urbane definita ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in
reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i
regolamenti emanati dal gestore dell'impianto di depurazione
delle acque reflue urbane.
34. Scarichi di sostanze pericolose. - 1. Tenendo conto
della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione
della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato
lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio
dell'autorizzazione può fissare, in particolari situazioni
di accertato pericolo per l'ambiente anche per la
compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose,
valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati
ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2.
2. Per le sostanze indicate ai numeri 2, 4, 5, 12, 15 e 16
della tabella 5 dell'allegato 5, le autorizzazioni
stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza
espressa in unità di peso per unità di elemento
caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia
prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto
indicato nella stessa tabella.
3. Per le acque di processo contenenti le sostanze delle
tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5, il punto di misurazione
dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo
stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo
stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere
che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo
scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche e integrazioni.
4. L'autorità che rilascia l'autorizzazione per le sostanze
della tabella 3/A dell'allegato 5, redige un elenco delle
autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli
effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione
europea.
Capo IV - Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici
35. Immersione in mare di materiale derivante da attività di
escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte. - 1.
Al fine della tutela dell'ambiente marino ed in conformità
alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti
in materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da
navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque
del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune
e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei seguenti
materiali:
a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di
terreni litoranei emersi;
b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al
solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la
compatibilità ambientale e l'innocuità;
c) materiale organico e inorganico di origine marina o
salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata
in mare o laguna o stagni salmastri.
2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di
cui al comma 1, lettera a), è rilasciata dall'autorità
competente solo quando è dimostrata, nell'ambito
dell'istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del
loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero
lo smaltimento alternativo in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e
della navigazione e per le politiche agricole, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1,
lettera b), è soggetta ad autorizzazione con esclusione dei
nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto
ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino
aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la
sola comunicazione all'autorità competente.
4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1,
lettera e), non è soggetta ad autorizzazione.
5. L'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta
ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente,
da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
36. Autorizzazione al trattamento di rifiuti costituiti da
acque reflue. - 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque
reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al comma 1, la competente autorità in relazione
a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua
di trattamento può autorizzare il gestore di impianti di
trattamento di acque reflue allo smaltimento di rifiuti
liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il
processo di depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato è, comunque,
autorizzato ad accettare rifiuti costituiti da acque reflue
negli impianti di trattamento di cui al comma 1 purché:
a) gli impianti abbiano caratteristiche e capacità depurativa adeguata e rispettino comunque i valori limite di
cui all'articolo 28 comma 1 e 2;
b) rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in
fognatura;
c) provengano da scarichi di acque reflue domestiche o
industriali, prodotti nel medesimo ambito territoriale
ottimale di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36.
4. Allo smaltimento dei rifiuti costituiti da acque reflue,
di cui al presente articolo, si applica la tariffa prevista
per il servizio di depurazione di cui all'articolo 14 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
5. Il produttore ed il trasportatore di rifiuti costituiti
da acque reflue sono tenuti al rispetto della normativa in
materia di rifiuti del decreto legislativo del 5 febbraio
1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Il
gestore dell'impianto di trattamento di rifiuti, costituiti
da acque reflue è soggetto agli obblighi di cui all'articolo
12 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22.
37. Impianti di acquacoltura e piscicoltura. - 1. Con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri per le politiche agricole, dei lavori pubblici,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della
sanità e, previa intesa con Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al
contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle
attività di acquacoltura e di piscicoltura.
38. Utilizzazione agronomica. - 1. L'applicazione al terreno
degli effluenti di allevamento zootecnico è soggetta a
comunicazione da effettuare almeno trenta giorni prima
dell'inizio di tali attività alle autorità competenti che,
nel medesimo termine, possono dare le opportune
prescrizioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro per le politiche agricole, con
proprio decreto; di concerto con i Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della
sanità e dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza
permanenti per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le
modalità per la comunicazione, i criteri per il controllo,
le norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei
frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11
novembre 1996, n. 574, e delle acque reflue provenienti da
allevamenti ittici e da aziende agricole e agroalimentari,
anche ai fini delle eventuali prescrizioni di cui al comma
1.
3. Salvo diversa disciplina regionale, il comune ordina la
sospensione dell'attività di cui al comma 1 nel caso di
mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme
tecniche e delle prescrizioni impartite.
39. Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne. -
1. Le regioni disciplinano i casi in cui può essere
richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle
aree esterne non recapitanti in reti fognarie siano
convogliate e opportunamente trattate in impianti di
depurazione per particolari stabilimenti nei quali vi sia il
rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle
superfici impermeabili scoperte.
40. Dighe. - 1. Le regioni adottano apposita disciplina in
materia di restituzione delle acque utilizzate per la
produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di
potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o
perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed
estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il
mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Titolo II.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di
invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua
invasata, sia del corpo recettore, le operazioni di svaso,
sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla
base di un progetto di gestione di ciascun impianto. Il
progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro
previsionale di dette operazioni connesse con le attività di
manutenzione da eseguire sull'impianto sia le misure di
prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema
acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche
invasate e rilasciate a valle dello sbarramento durante le
operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali
modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine
di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide
in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte
a garantire la sicurezza di persone e cose.
4. Il progetto di gestione di cui al comma 2, e predisposto
dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del
Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per le politiche agricole e il Ministro
delegato della Protezione Civile, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con
eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua
presentazione, sentiti, ove necessario, gli enti gestori
delle aree protette direttamente interessate; e trasmesso al
Registro italiano dighe per l'inserimento come parte
integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la
manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e
relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione
si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi
dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna
pronuncia da parte della regione competente, fermo restando
il potere di tali enti di dettare eventuali prescrizioni,
anche trascorso tale termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato
ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e
sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto
stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti ai
sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le amministrazioni
determinano specifiche modalità ed importi per favorire lo
sghiaiamento e stangamento degli invasi per asporto
meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti sono tenuti a presentare
il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione
del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla
operatività del progetto di gestione, e comunque non oltre
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 4, le operazioni periodiche di manovre
prescritte ai sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte
a controllare la funzionalità degli organi di scarico, sono
svolte in conformità ai fogli di condizione per l'esercizio
e la manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli
invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle
dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità
ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica
destinazione.
41. Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici. - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio
decreto 25 luglio 1904, n. 523, al fine di assicurare il
mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea
nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con
funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di
origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di
conservazione della biodiversità da contemperarsi con le
esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni
disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione
del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno
10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune
comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non
sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e
la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti
all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio
1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a
salvaguardia della pubblica incolumità.
3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree
demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre
acque possono essere date in concessione allo scopo di
destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o
comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale.
Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree
naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco
ufficiale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, la concessione è gratuita.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi
della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere
oggetto di sdemanializzazione.
TITOLO IV
Strumenti di tutela
Capo I - Piani di tutela delle acque
42. Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico
ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica.
- 1. Al fine di garantire l'acquisizione delle informazioni
necessarie alla redazione del piano di tutela, le regioni
provvedono ad elaborare programmi di rilevamento dei dati
utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico
e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'allegato 3 e sono resi operativi
entro il 31 dicembre 2000 e sono aggiornati ogni sei anni.
3. Nell'espletamento dell'attività conoscitiva di cui al
comma 1, le amministrazioni sono tenute ad utilizzare i dati
e le informazioni già acquisite, con particolare riguardo a
quelle preordinate alla redazione dei piani di risanamento
delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché a quelle previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.
43. Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici. -
1. Le regioni elaborano programmi per la conoscenza e la
verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque
superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino
idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità
alle indicazioni di cui all'allegato 1 e resi operativi
entro il 31 dicembre 2000. Tali programmi devono essere
integrati con quelli già esistenti per gli obiettivi a
specifica destinazione stabiliti in conformità all'allegato
2.
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il
flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilità
con il sistema informativo nazionale dell'ambiente,
nell'esercizio delle rispettive competenze, le regioni
possono promuovere accordi di programma con le strutture
definite ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo
del 31 marzo 1998, n. 112, con l'agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, le agenzie regionali e provinciali
dell'ambiente, le province, le autorità d'ambito, i consorzi
di bonifica e gli altri enti pubblici interessati. Nei
programmi devono essere definite altresì le modalità di
standardizzazione dei dati e di interscambio delle
informazioni.
44. Piani di tutela delle acque. - 1. Il piano di tutela
delle acque costituisce un piano stralcio di settore del
piano di bacino ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter,
della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed è articolato secondo
le specifiche indicate nell'allegato 4.
2. Entro il 31 dicembre 2001 le autorità di bacino di
rilievo nazionale ed interregionale, sentite le province e
le autorità d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di
bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque,
nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre
2003, le regioni, sentite le province, previa adozione delle
eventuali misure di salvaguardia, adottano il piano di
tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti autorità di bacino.
3. Il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti
a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli
obiettivi di cui al presente decreto, le misure necessarie
alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
4. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:
a) i risultati dell'attività conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e
per specifica destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e
delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione
dall'inquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro
integrate e coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e
delle relative priorità;
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi
previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.
5 Entro 90 giorni dalla trasmissione del piano di cui al
comma 2 le autorità di bacino nazionali o interregionali
verificano la conformità del piano agli obiettivi e alle
priorità del comma 2 esprimendo parere vincolante. Il piano
di tutela e approvato dalle regioni entro i successivi sei
mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
6. Per i bacini regionali le regioni approvano il piano
entro sei mesi dall'adozione e comunque non oltre il 31
dicembre 2004.
Capo II - Autorizzazione agli scarichi
45. Criteri generali. - 1. Tutti gli scarichi devono essere
preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività
da cui origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia
costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello
scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei
consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al
consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei
singoli consorziali e del gestore del relativo impianto di
depurazione in caso di violazione delle disposizioni del
presente decreto. Si applica l'articolo 62, comma 11,
secondo periodo, del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue
domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di
depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle
regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 28,
commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue
domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi
nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del
servizio idrico integrato. Per gli insediamenti le cui acque
reflue non recapitano in reti fognarie il rilascio della
concessione edilizia è comprensiva dell'autorizzazione dello
scarico.
5. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione
provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione
delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.
6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di
autorizzazione è presentata alla provincia ovvero al comune
se lo scarico e in pubblica fognatura. L'autorità competente
provvede entro novanta giorni dalla recezione della domanda.
7. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento
del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere
richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente
mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni
contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione
di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata
tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti
sostanze pericolose di cui all'articolo 34, il rinnovo deve
essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi
dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine,
lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina
regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche
tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove
soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della
medesima.
8. Per gli scarichi in un corso d'acqua che ha portata
naturale nulla per oltre 120 giorni ovvero in un corpo
idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del
periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del
corpo idrico e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di
garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e
la difesa delle acque sotterranee.
9. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico,
alla sua localizzazione e alle condizioni locali
dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le
ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli
scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente
connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni
del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo
ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli
accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per
l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dal
presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità
competente determina, in via provvisoria, la somma che il
richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale
condizione di procedibilità della domanda. L'autorità stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione
definitiva delle spese sostenute.
11. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad
ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia
trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova
autorizzazione allo scarico, ove prevista.
46. Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue
industriali. - 1. La domanda di autorizzazione agli scarichi
di acque reflue industriali deve essere accompagnata
dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e
qualitative dello scarico, della quantità di acqua da
prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto
previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla
descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese
le operazioni ad esso funzionalmente connesse,
dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli
scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici
impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico,
nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione
utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di
emissione.
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A
dell'allegato 5, la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare:
a) la capacità di produzione del singolo stabilimento
industriale che comporta la produzione ovvero la
trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui
alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze
nello scarico. La capacità di produzione deve essere
indicata con riferimento alla massima capacità oraria
moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative
giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo
produttivo.
47. Approvazione degli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane. - 1. Salve le disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale, le regioni disciplinano
le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di
depurazione di acque reflue urbane che tengono conto dei
criteri di cui all'allegato 5 e della corrispondenza tra la
capacità dell'impianto e le esigenze delle aree asservite,
nonché delle modalità delle gestioni che devono assicurare
il rispetto dei valori limite degli scarichi, e definiscono
le relative fasi di autorizzazione provvisoria necessaria
all'avvio dell'impianto ovvero in caso di realizzazione per
lotti funzionali.
48. Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue. -
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, e successive modifiche,
i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono
sottoposti alla disciplina dei rifiuti. I fanghi devono
essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato.
2. È comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque
superficiali dolci e salmastre.
3. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante
immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri
mezzi e autorizzato ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
lettera p-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 e deve comunque cessare entro il 2003. Fino a tale data
le quantità totali di materie tossiche, persistenti ovvero
bioaccumulabili, devono essere progressivamente ridotte. In
ogni caso le modalità di smaltimento devono rendere minimo
l'impatto negativo sull'ambiente.
Capo III - Controllo degli scarichi
49. Soggetti tenuti al controllo. - 1. L'autorità competente
effettua il controllo degli scarichi sulla base di un
programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed
imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli
scarichi in pubblica fognatura l'ente gestore, ai sensi
dell'articolo 26 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
organizza un adeguato servizio di controllo secondo le
modalità previste nella convenzione di gestione.
50. Accessi ed ispezioni. - 1. Il soggetto incaricato del
controllo e autorizzato a effettuare le ispezioni, i
controlli e i prelievi necessari all'accertamento del
rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni
contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e
delle condizioni che danno luogo alla formazione degli
scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le
informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi
dai quali origina lo scarico.
51. Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo
scarico. - 1. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo V, in caso di inosservanza
delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico,
l'autorità competente al controllo procede, secondo la
gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono
essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinano situazione di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
52. Controllo degli scarichi di sostanze pericolose. - 1.
Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella
3/A e alla tabella 5 dell'allegato 5 l'autorità competente
nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico
del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in
automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di
conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a
disposizione dell'autorità competente al controllo per un
periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione
dei singoli controlli.
53. Interventi sostitutivi. - 1. Nel caso in cui non vengano
effettuati i controlli ambientali previsti dal presente
decreto, il Ministro dell'ambiente diffida la regione a
provvedere nel termine di sei mesi ovvero nel termine
imposto dalle esigenze di tutela sanitaria e ambientale. In
caso di persistente inadempienza provvede il Ministro
dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, in via sostitutiva, con oneri a carico dell'Ente
inadempiente.
2. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro
dell'ambiente nomina un commissario ad acta che pone in
essere gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla
normativa vigente a carico delle regioni al fine
dell'organizzazione del sistema dei controlli.
TITOLO V
Sanzioni
Capo I - Sanzioni amministrative e danno ambientale
54. Sanzioni amministrative. - 1. Chiunque, salvo che il
fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico
ovvero di una immissione occasionale, supera i valori limite
di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5,
ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a
norma dell'articolo 28, comma 2, ovvero quelli fissati
dall'autorità competente a norma dell'articolo 34, comma 1,
è punito con la sanzione amministrativa da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni. Se l'inosservanza dei
valori limite riguarda scarichi ovvero immissioni
occasionali recapitanti nelle aree di salvaguardia delle
risorse idriche destinate al consumo umano di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, così come modificato dall'articolo 21 ovvero in corpi idrici
posti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991,
n. 394, si applica la sanzione amministrativa non inferiore
a lire trenta milioni.
2. Chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque
reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da
impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di
cui all'articolo 45, ovvero continui ad effettuare o
mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata
sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa
da lire dieci milioni a lire cento milioni. Nell'ipotesi di
scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso
abitativo la sanzione è da uno a cinque milioni.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettua
o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni
indicate nel provvedimento di autorizzazione, ovvero per gli
scarichi di cui all'articolo 33, comma 1, le prescrizioni
regolamentari e le altre norme tecniche fissate dall'ente
gestore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire due milioni a lire venticinque milioni.
4. Si applica la sanzione prevista al comma 3 a chi
effettuando al momento all'entrata in vigore del presente
decreto scarichi di acque reflue autorizzati in base alla
normativa previgente, non ottempera alle disposizioni di cui
all'articolo 62, comma 12.
5. Chiunque viola le prescrizioni concernenti
l'installazione e la gestione dei controlli in automatico
ovvero l'obbligo di conservazione dei risultati degli
stessi, di cui al comma 1 dell'articolo 52, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
venticinque milioni.
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettua
l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 35,
comma 1, lettere a) e b), ovvero svolge l'attività di posa
in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza
autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni.
7. Chiunque applica al terreno degli effluenti zootecnici
senza aver effettuato tempestivamente la comunicazione
prescritta dall'articolo 38, comma 19 è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria, da lire un milioni a
lire cinque milioni. Si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni a
chiunque non osserva le prescrizioni impartite dalle
autorità competente ai sensi dell'articolo 38, comma 1,
ovvero non ottempera all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma dell'articolo 38, comma 3.
8. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato non
osserva il divieto di smaltimento dei fanghi previsto
dall'articolo 48, comma 2, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento
milioni.
9. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso
agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del
controllo ai fini di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni.
10. Salva che il fatto non costituisca reato, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni
a lire cinquanta milioni, chiunque:
a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso sghiaiamento
o sfangamento delle dighe, supera i limiti o non osserva le
altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di
gestione dell'impianto di cui all'articolo 40, comma 2;
b) effettua le medesime operazioni prima dell'approvazione
del progetto di gestione.
55. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236. - 1. Il comma 3 dell'articolo 21, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236, è sostituito dal seguente:
"3. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attività
e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia e nei
piani di intervento di cui all'articolo 18 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
dieci milioni.".
2. Il comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 è così modificato:
"4. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo
15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire un milione a lire sei milioni.".
56. Competenza e giurisdizione. - 1. Fatte salve le altre
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in
materia di accertamento degli illeciti amministrativi,
all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
provvede la regione o la provincia autonoma nel cui
territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione
delle sanzioni previste dall'articolo 54, commi 8 e 9, per
le quali è competente il comune, salve le attribuzioni
affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni
amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di
opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata in vigore
del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve
pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di
proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli
enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle
sanzioni amministrative.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente decreto non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
57. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. - 1.
Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni
amministrative previste dal presente decreto, sono versate
all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate ai
capitoli di spesa destinati alle opere di risanamento e di
riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni
provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli
interventi di prevenzione e di risanamento.
58. Danno ambientale, bonifica e ripristino ambientale dei
siti inquinati. - 1. Chi con il proprio comportamento
omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del
presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al
sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina
un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato
il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi
e secondo il procedimento di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349, è fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento
del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino
ambientale di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui non sia possibile una precisa
quantificazione del danno di cui al comma 2, lo stesso si
presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore
alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria
amministrativa, ovvero alla sanzione penale, in concreto
applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena
detentiva, solo al fine della quantificazione del danno di
cui al presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la pena
pecuniaria, ha luogo calcolando quattrocentomila lire, per
un giorno di pena detentiva. In caso di sentenza di condanna
in sede penale o di emanazione del provvedimento di cui
all'art. 444 del codice di procedura penale, la cancelleria
del giudice che ha emanato il provvedimento trasmette copia
dello stesso al Ministero dell'ambiente. Gli enti di cui al
comma 1 dell'articolo 56 danno prontamente notizia
dell'avvenuta erogazione delle sanzioni amministrative al
Ministero dell'ambiente al fine del recupero del danno
ambientale.
4. Chi non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Capo II - Sanzioni penali
59. Sanzioni penali. - 1. Chiunque apre o comunque effettua
nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza
autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere
detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o
revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o
con l'ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni.
2. Alla stessa pena stabilita al comma 1, soggiace chi -
effettuando al momento di entrata in vigore della presente
decreto scarichi di acque reflue industriali autorizzati in
base alla normativa previgente - non ottempera alle
disposizioni di cui all'art. 62, comma 12.
3. Quando le condotte descritte ai commi 1 e 2 riguardano
gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le
sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di
sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell'allegato 5, la
pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
4. Chiunque effettua uno scarico di acque reflue industriali
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e
nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A
dell'allegato 5 senza osservare le prescrizioni
dell'autorizzazione, ovvero le altre prescrizioni richieste
dall'autorità competente a norma dell'articolo 34, comma 3,
è punito con l'arresto sino a due anni.
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque
reflue industriali, ovvero da una immissione occasionale,
supera i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato
5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 ovvero
i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o delle
province autonome, è punito con l'arresto fino a due anni e
con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per
le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5, si
applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda a lire
dieci milioni a lire duecento milioni.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al
gestore di impianti di depurazione che, per dolo o per grave
negligenza, nell'effettuazione dello scarico supera i valori
limite previsti dallo stesso comma.
7. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato
dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 10, comma 5,
ovvero dell'articolo 12, comma 2, è punito con l'ammenda da
lire due milioni a lire venti milioni.
8. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli
articoli 29 e 30 è punito con l'arresto sino a tre anni.
9. Chiunque non osserva le prescrizioni regionali assunte a
norma dell'articolo 15, commi 2 e 3, dirette ad assicurare
il raggiungimento ovvero il ripristino degli obiettivi di
qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 14,
ovvero non ottempera ai provvedimenti adottati dall'autorità
competente ai sensi dell'articolo 14, comma 3, è punito con
l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire sette
milioni a lire settanta milioni.
10. Nei casi previsti dal comma 7, il Ministro della sanità
e dell'ambiente, nonché la regione e la provincia autonoma
competente, ai quali sono inviati copia delle notizie di
reato, possono indipendentemente dall'esito del giudizio
penale, disporre, ciascuno per quanto di competenza, la
sospensione in via cautelare dell'attività di
molluschicoltura e, a seguito di sentenza di condanna o di
decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale definitive, valutata la gravità dei fatti,
disporre la chiusura degli impianti.
11. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due
anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od
aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è
imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle
disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali
vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano
in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai
processi fisici, chimici e biologici, che si verificano
naturalmente in mare. Resta fermo, in quest'ultimo caso
l'obbligo della preventiva autorizzazione da parte
dell'autorità competente.
60. Obblighi del condannato. - 1. Con la sentenza di
condanna per i reati previsti nel presente decreto, o con la
decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, il beneficio della sospensione
condizionale della pena può essere subordinato al
risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di
messa in sicurezza, bonifica e ripristino di cui
all'articolo 58.
61. Circostanza attenuante. - 1. Nei confronti di chi, prima
del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha
riparato interamente il danno, le sanzioni penali e
amministrative previste nel presente titolo sono diminuite
dalla metà a due terzi.
TITOLO VI
Disposizioni finali
62. Norme transitorie e finali. - 1. Il presente decreto
contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive
comunitarie:
a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualità delle acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato
da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;
c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque
dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere
idonee alla vita dei pesci;
d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla
frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura;
f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque
sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze
pericolose;
g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed
obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del
settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed
obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio;
i) direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed
obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio
provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi
dei cloruri alcalini;
l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e
obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano;
m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell'allegato
11 della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e
gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze
pericolose che figurano nell'elenco 1 dell'allegato della
direttiva 76/464/CEE;
n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della
direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli
obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze
pericolose che figurano nell'elenco 1 della direttiva
76/464/CEE;
o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane;
p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole;
q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva
91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti
dell'allegato 1.
2. Le previsioni del presente decreto possono essere
derogate solo temporaneamente e in caso di comprovate
circostanze eccezionali, per motivi di sicurezza idraulica
volti ad assicurare l'incolumità delle popolazioni.
3. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due
anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese
quelle adottate ai sensi dell'articolo 28, comma 2,
contenute nella legislazione regionale attuativa del
presente decreto e nei piani di tutela di cui all'articolo
44, comma 3.
4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 della legge
24 aprile 1998, n.128, e relativi decreti legislativi di
attuazione della direttiva 96/92/CE.
5. L'abrogazione degli articoli 16 e 17 della legge 10
maggio 1976, n. 319, così come modificato ed integrato,
quest'ultimo, dall'articolo 2, commi 3 e 3-bis, del
decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con
modificazioni, della legge 17 maggio 1995, n. 172, ha
effetto dall'applicazione della tariffa del servizio idrico
integrato di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 5
gennaio 1994, n. 36.
6. Il canone o diritto di cui all'articolo 16 della legge 10
maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni continua ad
applicarsi in relazione ai presupposti di imposizione
verificatisi anteriormente all'abrogazione del tributo ad
opera del presente decreto. Per l'accertamento e la
riscossione si osservano le disposizioni relative al tributo
abrogato.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
decreto, continuano ad applicarsi le norme tecniche di cui
alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela
delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed
integrazioni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 48 del
21 febbraio 1977.
8. Le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle
disposizioni abrogate con l'articolo 63 restano in vigore,
ove compatibili con gli allegati al presente decreto e fino
all'adozione di specifiche normative in materia.
9. Le aziende agricole esistenti tenute al rispetto del
codice di buona pratica agricola ai sensi dell'articolo 19,
comma 5, devono provvedere all'adeguamento delle proprie
strutture entro due anni dalla data di designazione delle
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
10. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 38,
le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate
secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal
presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono
adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso di
scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione è stato
introdotto dalla presente normativa. I titolari degli
scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di
autorizzazione in conformità alla presente normativa allo
scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro
anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
12. Coloro che effettuano scarichi già esistenti di acque
reflue, sono obbligati, fino al momento nel quale devono
osservare i limiti di accettabilità stabiliti dal presente
decreto, ad adottare le misure necessarie ad evitare un
aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono
comunque tenuti ad osservare le norme tecniche e le
prescrizioni stabilite dalle regioni, dall'ente gestore
delle fognature e dalle altre autorità competenti in quanto
compatibili con le disposizioni relative alla tutela
qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto
e, in particolare, con quanto già previsto dalla normativa
previgente.
13. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello
Stato, fatto salvo quanto previsto dal comma 14.
14. Le regioni, le provincie autonome e gli enti attuatori
provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
anche sulla base di risorse finanziarie definite da
successive disposizioni di finanziamento nazionali e
comunitarie.
15. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, così come sostituito dall'articolo 8,
comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le parole:
"tenendo conto della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del
21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue
urbane" sono sostituite dalle seguenti: "tenendo conto del
decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle
acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti dalle fonti agricole,".
63. Abrogazione di norme. - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3, comma 2, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le
norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in
particolare:
- legge 10 maggio 1976, n. 319;
- legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
- legge 24 dicembre 1979, n. 650;
- legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981,n. 801;
- decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n.
515;
- legge 25 luglio 1984, n. 381 di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;
- gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71 di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5
febbraio 1990, n. 16;
- decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;
- decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131;
- decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
- decreto legislativo 27 gennaio,1992, n. 133;
- articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502,
di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408;
- articolo 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 552;
- legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79.
2. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti finanziari
derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1.
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